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Consiglio dell'Unione

Mandato amministrativo 2013 - 2018

  • Data di ultima modifica: 07.07.23

Dal 29 giugno 2023 Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento è la dott.ssa Anna Maria Capodieci del Comune di Trepuzzi .

 

Articolo 13
Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) per ogni Comune
aderente all'Unione, eletti al proprio interno dai singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti
ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo 13. 9
2. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione elegge al proprio interno numero 3
consiglieri per il Consiglio dell'Unione, di cui 2 espressi dalla maggioranza e 1 espresso dalle
minoranze. In ogni caso, si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che, sia a regime, sia in fase di
prima applicazione delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare la composizione
numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 ultimo periodo del
TUEL n. 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato
dall'articolo 1 legge n. 42/2010, possono essere eletti dai Consigli Comunali dei singoli Comuni
aderenti anche i consiglieri che rivestono la carica di Presidente del Consiglio Comunale, ovvero,
qualora non nominati, i rispettivi Consiglieri anziani dei Comuni stessi, in quanto consiglieri
comunali.
2 bis. Al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato
disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184
L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, in fase di prima
applicazione delle modifiche statutarie a tal fine approvate i singoli Consigli Comunali dei Comuni
aderenti procedono, entro e non oltre i dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche
statutarie di che trattasi, alla nuova elezione dei Consiglieri dell'Unione in base al combinato
disposto dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo 13, come modificati; si precisa, per
quanto, se ed ove occorra, che possono essere eletti dai rispettivi Consigli quali consiglieri
dell'Unione anche i consiglieri comunali che attualmente rivestono la carica di consiglieri
dell'Unione in base alla previgente disciplina statutaria. I consiglieri dell'Unione dei Comuni in
carica secondo la previgente disciplina statutaria decadono automaticamente e cessano di diritto
dalla carica all'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, approvate al fine di adeguare la
composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3
ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato
ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010.
2 ter. Nell'ipotesi in cui uno o più Comuni aderenti non provvedano alla nuova elezione entro i
dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare
la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma
3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato
ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, si procederà comunque all'insediamento del nuovo
Consiglio dell'Unione, formato dai Consiglieri neoeletti ai sensi del precedente comma 2 bis del
presente articolo, a condizione che risulti eletta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà. In tale ipotesi, il
numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute si calcola in relazione ai consiglieri
eletti, fermo restando che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati in base alle norma statutarie.
2 quater. Il consigliere neo-eletto più anziano di età, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle
modifiche statutarie, apportate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio
dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e 10
dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n.
42/2010, convoca il neo-eletto Consiglio dell'Unione per la seduta di insediamento. Nel corso di
tale seduta , il Consiglio dell'Unione elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio. Fino
all'elezione del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta dal Consigliere neo-eletto più
anziano di età.
3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza
assoluta dei componenti.

Articolo 14
Competenze
1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo,
con competenza, per quanto applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il
Consiglio dell'Unione , in particolare:
a) determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione,
adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio
Comunale e non incompatibili con il presente Statuto;
b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;
c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni
e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;
d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
adottato dalla Giunta;
e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle
società partecipate;
f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti
dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai
Comuni.
2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f)
sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio, secondo le modalità
stabilite dal regolamento sul funzionamento, rapporti globali e per settori di attività, sulla
base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale,
l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e
programmatici.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione. 


Articolo 15
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i
Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno
del Consiglio dell'Unione.

Articolo 16
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei
lavori del Consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio dell'Unione,
d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la
circostanza al Consigliere, il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o far
valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove
ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata
presso la segreteria dell' Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di Consigliere
Comunale di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere
dell'Unione.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il consigliere
decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 30 giorni ad eleggere al proprio
interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra
maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Articolo 17 
Prima seduta
1.La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco più anziano di età, tra
quelli dei Comuni costituenti l'Unione, d'intesa con gli altri Sindaci.
2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione:
a) elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio scelto tra i Presidenti dei Consigli dei
Comuni aderenti all'Unione;
b) elegge il Presidente dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
c) individua la sede dell'Unione medesima.
3.La presidenza del Consiglio nella prima seduta, sino all'elezione del Presidente del
Consiglio che si insedia immediatamente, è assunta dal Sindaco che lo ha convocato.
4. La carica di Presidente del Consiglio dell'Unione e quella di Presidente dell'Unione non possono
essere ricoperte da rappresentanti di uno stesso Comune aderente.


Articolo 18
Presidenza del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede i lavori del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione, nel disciplinare le modalità di convocazione e
di svolgimento dei lavori del Consiglio dell'Unione e il numero minimo con il quale potrà
deliberare, che, in prima convocazione, deve essere almeno pari alla metà dei consiglieri
assegnati, indicherà le competenze proprie del Presidente del Consiglio.
3. Il Regolamento di cui al precedente comma prevede anche le modalità di accesso agli atti
dell'Unione sia da parte dei Consiglieri dell'Unione che da parte di tutti i Consiglieri dei
Comuni aderenti all'Unione.
4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere più
anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i propri
componenti.

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